Dodici presidentiDodici presidenti

L'educazione civica non è solo fatta di studio di valori e grandi discussioni, ma è anche la conoscenza di fatti, persone e ordinamenti. Un esempio abbastanza noto viene dal confronto tra il sistema americano, nel quale è naturale pretendere che gli allievi conoscano un certo numero di presidenti e quello italiano, dove si da per scontato il fatto che nessuno sappia chi sia stato Saragat o Leone.
Qui sotto presentiamo una breve introduzione alle funzioni del presidente della repubblica in Italia secondo la Costituzione e un questionario interattivo sui dodici presidenti dal 1948 ad oggi (HL)
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► Questionario sui presidenti della repubblica italiana (V. Medde)

Introduzione

Il presidente della repubblica

Il presidente della repubblica è la massima carica dello stato e svolge funzioni di coordinamento e controllo del sistema costituzionale

Le funzioni del presidente della repubblica

Il presidente della repubblica è il capo dello stato e rappresenta l'unità nazionale». Definendo con queste parole il ruolo del presidente della repubblica, la Costituzione italiana (art. 87) non intende affermare che è superiore agli altri organi tra i quali è distribuito il potere politico, ma vuole sottolineare che egli rappre senta lo stato nella sua unità e continuità, personificando l'intero popolo italiano, al di là delle divisioni politiche. Infatti mentre le volontà del parlamento e del governo esprimono quelle delle forze politiche che hanno la maggioranza, il presidente della repubblica è al di sopra delle parti politiche e non si identifica con nessuna di esse. A questo suo ruolo è collegato il compito di garante della Costituzione: alla collettività che rappresenta egli deve assicurare innanzi tutto che vengano rispettate le regole costituzionali da parte di tutti gli organi dello stato, qualunque sia l'orientamento della maggioranza.

L’irresponsabilità del presidente della repubblica

Il particolare ruolo che il presidente della repubblica riveste spiega le ragioni della cosiddetta irresponsabilità: per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni egli non è responsabile né politicamente (non può essere rimosso dalla sua carica o costretto a dimettersi), né penalmente (non può essere processato). Soltanto se, venendo meno al suo compito di garante, compie atti che mettono in pericolo l'ordinamento costituzionale, può essere accusato dal parlamento in seduta comune di alto tradimento o di attentato alla Costituzione e giudicato dalla Corte costituzionale. All'irresponsabilità del presidente della repubblica è collegato il principio della controfirma, in base al quale tutti i suoi atti devono essere controfirmati da un membro del governo, il presidente del Consiglio o un ministro, che appone la propria firma accanto a quella del presidente della repubblica e assume su di sé la responsabilità dell'atto.

I poteri

Gli atti che il presidente della repubblica compie nell'esercizio dei propri poteri prendono il nome di decreti del presidente della repubblica e vengono di solito indicati con la sigla d.p.r. seguita dalla data e da un numero progressivo. Essendo collegati al suo ruolo di rappresentante dell'unità nazionale e di garante della Costituzione, gli atti del presidente riguardano tutte le funzioni fondamentali dello stato, come si può notare dall'elenco, peraltro largamente incompleto, che segue.

Rispetto al parlamento, il presidente della repubblica:

  • indice le elezioni delle camere e ne fissa la prima riunione;
  • scioglie le camere alla scadenza o anticipatamente;
  • può nominare cinque senatori a vita;
  • promulga le leggi e può rinviare per un esame le leggi alle camere.

Rispetto al governo:

    nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questi, i ministri;
  • emana i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti;
  • ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere;
  • ratifica i trattati internazionali con l’autorizzazione, nei casi in cui occorra, delle camere.

Rispetto alla magistratura:

  • presiede il consiglio superiore della magistratura;
  • può concedere la grazia e commutare le pene.
La supplenza

Se durante il suo mandato il presidente si trova nell'impossibilità temporanea di svolgere le proprie funzioni (per esempio a causa di una malattia o di un viaggio all'estero), per quel periodo la veste di capo dello stato viene assunta dal presidente del senato (è la cosiddetta supplenza).
Se invece l'impedimento che colpisce il presidente è permanente oppure egli dà le dimissioni o muore, il presidente della camera dei deputati indice entro quindici giorni nuove elezioni. Anche in questi casi il presidente del senato assume nel frattempo la funzione di capo dello stato.

L’elezione

Il presidente della repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune, al quale si aggiungono tre delegati per ciascuna regione (a eccezione della Valle d'Aosta che ha un solo rappresentante).
La maggioranza richiesta è di due terzi dei componenti l'assemblea per le prime tre votazioni, la maggioranza assoluta (50% + 1) per le successive. L'alta maggioranza è richiesta per il valore simbolico assunto da questa carica.
Può essere eletto qualsiasi cittadino italiano, uomo o donna, che abbia compiuto cinquant'anni e goda dei diritti civili e politici. Non sono ammesse candidature ufficiali da parte dei partiti anche se ciò non esclude che di fatto i partiti si accordino sul nome della personalità da votare.
Il presidente eletto dura in carica sette anni ed è rieleggibile.

Il testo introduttivo è ripreso da:

G. Mantellini, F. Sarcinelli, D. Valente, La società giusta, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano 1994.

Link utili

https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Repubblica_Italiana

https://www.simone.it/catalogo/vpk13.pdf

http://www.clitt.it/contents/diritto-files/DirEconMondoRealDigit//PDF_Approfondimenti_DirEconMondoRealeDigit/p224_PresidentiRepubblicaItaliana.pdf

► Questionario sui presidenti della repubblica italiana (V. Medde)

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